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Statuto dell'ASMerano
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Art. 1 Il presente Statuto sostituisce integralmente lo Statuto dell’Associazione Sportiva Merano redatto in data 11 febbraio 1960.
Art. 2 L’Associazione Sportiva Merano, con sede in Merano Via Monte Tessa n. 14/c, ente apolitico e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e propagandare, con le modalità ritenute più opportune, l’attività sportiva nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano e dei regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dalle sue Federazioni.
Art. 3 Per il conseguimento dei fini sociali, l’Associazione è suddivisa in Sezioni che si richiamano ai diversi sport, sono autonome sia finanziariamente che per la gestione delle attività e possono aderire alle Federazioni Sportive Nazionali pur nel rispetto del presente statuto e delle direttive emanate dall’Associazione.
Art. 4 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi relativi all’attività sociale, da contributi di enti pubblici o privati, da sponsorizzazioni e da contribuzioni volontarie. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, in quanto esistenti o che diverranno proprietà dell’Associazione e da eventuali fondi di riserva. L’Associazione può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari per il raggiungimento degli scopi sociali. Durante la vita dell’Associazione, la medesima non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 5 L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.
Art. 6 SOCI Possono essere soci tutti coloro che lo desiderino senza distinzione di lingua, sesso e colore. L’ammissione a Socio è subordinata dall’accoglimento della domanda da parte dei Consigli Direttivi delle varie Sezioni in cui è articolata l’Associazione secondo le modalità dalle stesse stabilite. La domanda di ammissione dei minorenni deve essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo secondo i criteri e le modalità ritenuti più opportuni. I Soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell’ Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo
1) I Soci hanno il dovere di:
a) sottoscrivere la somma annualmente richiesta per l’ammissione dal Consiglio Direttivo;
b) osservare le norme dello statuto e dei regolamenti nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli organi sociali;
c) partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
d) cooperare con gli organi sociali per il conseguimento degli scopi societari;
e) difendere sempre il buon nome dell’associazione.
1) I soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto:
a) di partecipare alle assemblee con voto deliberativo;
b) di ricoprire cariche sociali;
c) di usufruire dei servizi e delle strutture dell’Associazione nei modi e con i limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali.
3) I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che venga meno ai doveri previsti dallo statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni degli organi sociali o arrechi comunque danno morale o materiale all’Associazione, ovvero perda i requisiti previsti per l’ammissione.
La delibera di espulsione dovrà contenere, a pena di nullità, l’esatta indicazione dei motivi del provvedimento di espulsione.
4) I soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono chiedere la restituzione delle somme o dei contributi comunque versati.
I rapporti nascenti da contratti od obbligazioni sono regolati dalle norme del Codice Civile.
Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 8
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e come tale esamina, giudica e delibera in ordine a tutte le attività relative alla vita dell’Associazione stessa.
Può essere convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.
Partecipano di diritto all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria:
a. i Soci in regola con il versamento della quota annuale;
b. il Collegio dei Revisori dei Conti;
c. il Collego dei Probiviri.
1) Spetta all’Assemblea ordinaria:
a. nominare il Presidente, il Segretario dell’Assemblea e due scrutatori;
b. approvare la relazione sull’attività dell’Associazione nonché del rendiconto
economico, udita la relazione del Collegio dei revisori dei Conti;
c. eleggere, mediante votazione a scrutinio segreto:
· il Presidente dell’Associazione;
· il Collegio dei revisori dei Conti
· il Collegio dei Probiviri.
d. approvare la designazione di componenti del Consiglio Direttivo proposti dalle varie Sezioni;
e. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e su ogni altra questione di sua competenza in base al presente Statuto o alle norme regolamentari interne;
f. su proposta del Consiglio Direttivo nomina il Presidente Onorario.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e deve indicare luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando ne intervenga o sia rappresentato la metà più uno dei Soci con diritto di voto.
L’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.
L’Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti (non si tiene conto degli astenuti).
Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni ed in regola con il tesseramento alla Società.
Non sono ammesse deleghe.
2) L’Assemblea Generale Straordinaria è regolata dalle stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria. E’ convocata dal Presidente di iniziativa o su richiesta scritta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su determinate questioni aventi carattere eccezionale.
L’Assemblea Generale Straordinaria è legalmente costituita quando vi intervengano o vi siano rappresentati in prima convocazione almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Per le deliberazioni, effettuate di regola per alzata di mano con prova e controprova, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Art. 9
Le deliberazioni dell’Assemblea risultati dal verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario ed assunte nei modi e nelle forme previste dallo statuto hanno effetto per tutti i soci, ancorché non rappresentati o dissenzienti.
Art. 10
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, massimo organo esecutivo dell’Associazione, interpreta ed attua le direttive espresse dall’Assemblea e delibera su tutte le materie atte ad assicurare il buon andamento della vita sociale, non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea..
1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
· Presidente
· Vice Presidente
· Presidenti di Sezione
· un consigliere per ogni Sezione, due per le Sezioni che superano i 150 iscritti, designati dalle Sezioni stesse ed approvati dall’Assemblea.
2) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre consiglieri.
3) Spetta al Consiglio Direttivo:
· Programmare le attività dell’ Associazione nel rispetto delle direttive dell’Assemblea e coordinare il lavoro delle Sezioni;
· sostenere le Sezioni con un’equa distribuzione dei fondi comunque reperiti;
· predisporre i regolamenti interni per il buon funzionamento dell’ Associazione;
· fissare le date delle Assemblee Ordinarie
· deliberare sulle esclusioni di Soci proposte dalle Sezioni;
· determinare le quote associative annuali;
· redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci e predisporre quello preventivo;
4) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaboratori esterni stabilendone diritti e doveri.
5) Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6) Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni.
7) Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 11
PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci tra una rosa di nomi ognuno dei quali deve essere presentato da almeno tre sezioni non coincidenti 7 (sette) giorni prima della data dell’Assemblea. La carica di Presidente non è compatibile con la carica di Presidente di Sezione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, detiene la firma sociale ed ha il compito di dirigere e coordinare tutte le attività sociali. Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, potrà prendere ogni determinazione riguardante l’Associazione sottoponendo poi la decisione, per la ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo. Convoca l’Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Partecipa di diritto alle Assemblee ed alle riunioni dei Consigli Direttivi di Sezione.
Art. 12
VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito nella prima riunione utile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi adempimenti in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale tra una rosa di nomi proposti dalle Sezioni 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea stessa. In Occasione della prima riunione essi eleggono fra loro il Presidente. Il Collegio esercita il controllo sull’intera gestione economico-finanziaria dell’Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con altra carica nell’ambito dell’Associazione. I revisori dei conti durano in carica per quattro anni.
Art. 13
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale tra una rosa di nomi proposti dalle Sezioni 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea stessa. In occasione della prima riunione essi eleggono tra loro il Presiedente. Il Collegio dei Probiviri decide su fatti ad esse deferiti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dalle Sezioni, che riguardino controversie insorte o che possano insorgere tra i Soci dell’ Associazione, o nell’ambito degli organi elettivi. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito dell’Associazione. I Probiviri durano in carica quattro anni.
Art. 14
SPESE E COMPENSI Ai componenti degli organi sociali dell’Associazione spetta il solo rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio mandato.
Art. 15
PATRIMONIO E BILANCIO L’associazione adotta un criterio di amministrazione, di contabilità, di gestione patrimoniale e finanziaria conforme alle vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo entro il 15 gennaio e convoca l’Assemblea Generale Ordinaria entro il 31 marzo Le sezioni sono finanziariamente indipendenti; hanno la facoltà di aderire autonomamente a programmi di reperimento fondi e sponsorizzazione salvo che queste non siano lesive dell’Immagine dell’ Associazione. Non possono coinvolgere nelle loro iniziative l’Associazione senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può decidere a maggioranza di accettare una sponsorizzazione esclusiva per tutta l’Associazione nel qual caso le Sezioni dovranno adeguarsi accettando la sponsorizzazione comune.
Art. 16
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE La proposta di scioglimento dell’Associazione può essere presentata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno dei Soci. L’ Assemblea Generale Straordinaria convocata all’uopo delibera lo scioglimento con almeno i due terzi dei voti favorevoli.
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